Riforma del processo fiscale

Avv. Nausicaa Mall

La legge n. 130/2022 ha riformato il processo tributario in Italia.

L’obiettivo della riforma è quello di rendere la giurisdizione tributaria più indipendente e snella, di garantire la parità di status del ricorrente con l’autorità fiscale e di promuovere la definizione delle controversie attraverso la conciliazione.

Le innovazioni più importanti sono le seguenti:

– Le “Commissioni tributarie” di primo e secondo grado vengono ridenominate “Corti di giustizia tributaria di I. e II. grado”.

– I giudici onorari saranno gradualmente sostituiti da giudici professionisti e il numero di giudici sarà aumentato.

– I ricorsi tributari saranno decisi da un collegio di giudici come in precedenza; tuttavia, per le controversie fino a un valore di 3.000 euro, d’ora in poi sarà competente un unico giudice in prima istanza.

– Le udienze davanti al giudice unico devono svolgersi in videoconferenza e tutte le altre udienze possono svolgersi (su richiesta delle parti).

– Presso la Corte di Cassazione è stata istituita una sezione separata per il diritto tributario. In questa “terza istanza”, come in precedenza, si decidono solo questioni legali e l’assistenza di un avvocato è obbligatoria.

– L’onere della prova è più gravoso a carico dell’autorità fiscale, che deve dimostrare le affermazioni contenute nell’atto impugnato.

– La novità è che la prova testimoniale scritta è ammessa “se necessario”.

– Se una delle parti o il giudice presenta una proposta di transazione che l’altra parte non accetta, quest’ultima deve pagare il 50% in più di spese legali se la sentenza riconosce le sue richieste in misura inferiore alla transazione.

– La novità è la possibilità di estinguere alcuni procedimenti pendenti presso la Corte di Cassazione fino al 16.09.2022 mediante una domanda (da presentare a breve termine!) con un pagamento anticipato , ossia:

a) Procedimenti in cui l’autorità fiscale ha perso in entrambi i gradi di giudizio davanti alle (ex) commissioni tributarie nella loro interezza e il cui importo in contestazione è fino a 100.000 euro, mediante il pagamento del 5% dell’importo in contestazione;

b) procedimenti in cui l’autorità fiscale è stata sconfitta in tutto o in parte in una sola istanza di merito e l’importo in contestazione è fino a 50.000 euro , mediante il pagamento del 20% dell’importo in contestazione.

La riforma contiene alcune importanti innovazioni. Le critiche, tuttavia, riguardano il fatto che i giudici tributari dipenderanno dal Ministero delle Finanze e che le procedure di mediazione sono state assegnate all’Agenzia delle Entrate.

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